Privacy : No del Garante alla rilevazione presenze con riconoscimento facciale
La valutazione della legittimità di un trattamento di dati biometrici deve essere effettuata con estrema cautela , attraverso un ‘accurata ponderazione in merito all’effettiva sussistenza in capo al titolare di un idonea base giuridica per l’effettuazione del trattamento, che tenga conto della reale necessità, proporzionalità e adeguatezza dello stesso, nonché tramite l’implementazione di misure di sicurezza atte a tutelare i dati raccolti.
Questo è in sostanza il principio ribadito dal Garante con cinque provvedimenti, aventi ad oggetto l’utilizzo illecito di dati biometrici per la rilevazione delle presenze in ambito lavorativo. [provvedimenti n. 9995680, 9995701, 9995741, 9995762, 9995785 ]
Altrettante le sanzioni, diversamente modulate, che sono state erogate nei confronti delle società impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti.
L’Autorità, intervenuta a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha accertato che tre aziende su cinque avevano condiviso per più di un anno lo stesso sistema di rilevazione biometrica, oltretutto senza aver adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate. Inoltre il medesimo “sistema”, ritenuto illecito dall’Autorità, era utilizzato presso altre nove sedi dove operava una delle società sanzionate. Infine, tutte e cinque non avevano fornito una informativa chiara e dettagliata ai lavoratori né avevano effettuato la valutazione d’impatto prevista dalla normativa privacy.
Ad avviso del Garante, le aziende avrebbero dovuto più opportunamente utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (come ad es. il badge).
L’individuazione della corretta base giuridica da applicare, ma anche la ponderazione dell’effettiva necessità e proporzionalità del trattamento, in considerazione della sua estrema invasività dei risultati prodotti, limitano l’utilizzo legittimo dei dati biometrici ad un numero ristretto di casisistiche.
Dati biometrici : il quadro normativo sul trattamento dei dati personali
Fonte : Garante Privacy – Lavorosi